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Fusione di due stirpi cannabiche di alti livelli, Cheese x Black Jack® (SWS01). Questa genetica esalta la virtù dei suoi ancestri apportando nuovi aromi al sapore della Black Jack®.
Fusione di due stirpi cannabiche di alti livelli, Cheese x Black Jack® (SWS01). Questa genetica esalta la virtù dei suoi ancestri apportando nuovi aromi al sapore della Black Jack®. Produce lunghe cime centrali, attorniate da quantità di cime periferiche lunghe e di un buon calibro.
La sua gran produzione sommata a un nuovo e rivoluzionario sapore con toni di formaggio stagionato e piccante, fa della Sweet Cheese® (SWS19) una opzione consigliabile per i cacciatori di nuovi sapori e aromi; rispetto all’effetto c’è da ricordare che ci troviamo di fronte all’unione di 2 titani dell’ingegneria cannabica.
Il suo effetto è forte e permane per molto tempo, inducendo stati tra l’euforia e il relax particolarmente apprezzati dai coltivatori più all’avanguardia.
1º Premio – 3ª Copa Cannábica Catalunya Sud – Tarragona – 2015
2º Premio – Hydro – Cata Primer Aniversario ACMF – Miranda de Ebro – 2013
1º Premio – Esterno – III Biomenorcannabis – Menorca – 2017
CARATTERISTICHE
Varietà SWS19
Sesso | Femminizzata, Fotodipendente |
---|---|
Genotipo | Indica/Sativa: 30%/70% |
Incrocio | Cheese x Black Jack® |
Coltivazione consigliata | Indoor e outdoor |
Fioritura indoor | 63 giorni |
Produzione indoor | 400-600 g/m2 |
Raccolta outdoor | Metà settembre |
Produzione outdoor | 350-550 g/pianta |
Altezza indoor | n.d. |
THC | 15-20% |
CBD | 1,4% |
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In Italia la Coltivazione dei semi di cannabis è vietata (Art. 28 e 73 del DPR 309/90) se non si è in possesso di apposita autorizzazione (Art. 17 DPR 309/90)
Pertanto i Semi di cannabis potranno essere utilizzati esclusivamente per fini collezionistici e per preservazione genetica e sono commercializzati con la riserva che essi non siano usati da terze parti in conflitto con la legge. I semi di cannabis sono esclusi dal D.P.R. 309/90, ciò significa che essi non sono da considerarsi sostanze stupefacenti (L. 412 del 1974, Art. 1, Comma 1, Lett. B; convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961 e tabella 1 decreto Ministero della Salute 11 Aprile 2006).